Cosa si può richiedere
- stipendi non pagati, o pagati sistematicamente in ritardo;
- lavoro straordinario e supplementare non retribuito;
- differenze retributive da inquadramento errato rispetto alle mansioni svolte;
- mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti (con l'indennità sostitutiva, a fine rapporto);
- trattamento di fine rapporto (TFR) non corrisposto.
Gli strumenti
Il percorso tipico parte dalla verifica dei conteggi — busta paga per busta paga, alla luce del CCNL applicato — e prosegue con la diffida al datore. Quando il credito risulta da prova scritta, è spesso possibile chiedere al giudice un decreto ingiuntivo: un titolo rapido, ottenuto senza un processo ordinario, con cui procedere se necessario anche a esecuzione forzata. Negli altri casi, la via è il ricorso al Giudice del lavoro.
Se l'azienda è insolvente o sottoposta a procedura concorsuale, non tutto è perduto: per il TFR e le ultime mensilità interviene, a determinate condizioni, il Fondo di garanzia INPS.
Attenzione alla prescrizione. I crediti retributivi si prescrivono, di regola, in cinque anni. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, nei rapporti di lavoro privati il termine decorre, di regola, dalla cessazione del rapporto — ma fare affidamento sul tempo è un errore: ogni mese che passa può significare annualità perse. Anche il TFR si prescrive in cinque anni dalla cessazione.
Cosa fare, in pratica
- Conserva tutte le buste paga e il contratto: sono la prova del credito.
- Se contesti straordinari, annota con costanza le ore effettivamente lavorate.
- Non firmare quietanze o rinunce «a saldo e stralcio» senza averne compreso la portata.